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05/11/2020 - Emergenza epidemiologica – art. 24, co. 1, d. l. n. 137/2020 - Disciplina riguardante il deposito di memorie, atti, documenti, richieste e istanze indicate nell’art. 415 bis co. 3 c.p.p. - Disciplina riguardante il deposito di ulteriori atti ed istanze
DISPONE QUANTO SEGUE

 L’art. 24, co. 1, d. l. n. 137/2020 prevede che il deposito delle memorie, dei documenti,
delle richieste e delle istanze indicate dall’art. 415 bis, co. 3, c.p.p. vada effettuato
esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico accessibile tramite
pst.giustizia.it. Tale piattaforma è già operativa ed utilizzabile.

Non di meno, atteso il valore di radicale innovazione proprio della nuova disciplina legale e delle esigenze di adattamento organizzativo delle relative attività professionali, in via eccezionale potrà accettarsi il deposito in formato cartaceo, se accompagnato da idoneo supporto del relativo formato digitalizzato, in presenza di comprovate (dal difensore) difficoltà delle procedure di registrazione nel Portale del deposito degli atti telematici ovvero dell’esigenza di deposito di documenti aventi natura e dimensione eventualmente eccedenti le compatibilità del sistema.  

Fermo restando che ai sensi dell’art. 24, co. 2, d.l. n. 137/2020 “con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”.

 La legge prevede altresì (art. 24, co. 4, d.l. n. 137/2020) che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) presso gli indirizzi degli Uffici Giudiziari destinati ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (D.G.S.I.A.) e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

Medio tempore, in attesa del provvedimento del Direttore Generale, il deposito degli atti e delle istanze diversi da quelli indicati dall’art. 415 bis co. 3 del c,p,p (e da quelli successivamente individuati con Decreto Ministeriale), sarà effettuato con le modalità telematiche già previste con ordine di Servizio  del 30.04.2020 pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio; (www.procura.tempiopausania.giustizia.it)

Si riporta, per completezza, il testo della disposizione di legge (art. 24 d.l. n. 137/2020):


  1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure  della repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,  mediante deposito dal portale del processo penale telematico  individuato  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati del  Ministero  della  giustizia  e  con  le  modalità stabilite nel decreto stesso, anche in  deroga  alle previsioni  del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo   le   modalità   stabilite dal provvedimento.

  2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

  3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

  4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del  Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.  Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

  5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini   della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì. all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

  6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.


Ai fini di comodità illustrativa, appare utile allegare al presente atto, i provvedimenti del D.G.S.I.A. n. 5477 del 11.05.2020 di prot., n. 10667 del 04.11.2020 e copia della “guida al Portale del Deposito atti Penali (PDP)”.

 Link Portale depositi Uffici Giudiziari:  Portale Depositi

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