Uffici

Ufficio Casellario Giudiziale

Ubicazione: Via Angioy
Piano: Terra
Telefono:
  • 079/678919
  • Attività svolte:

    Il servizio è regolato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

    Il servizio è organizzato con il Casellario Giudiziale Centrale, istituito presso il Ministero della Giustizia, e dai Casellari Giudiziali Locali, istituiti nelle Procure della Repubblica di ciascun Tribunale Ordinario.
     
    Il Casellario Giudiziale Locale raccoglie e conserva informaticamente gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti per i quali è prescritta l’iscrizione e l’annotazione, relativamente alle persone nate nei comuni del circondario.
     
    Il Casellario Giudiziale Locale rilascia, a richiesta dei privati(artt. 24, 25, 26, e 27 D.P.R. 313/02) e a richiesta di amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici (artt. 28 e 39 D.P.R. 313/02) i seguenti certificati:
    • Certificato del Casellario;
    • Visura delle iscrizioni nel Casellario Giudiziale;
    • Certificato delle sanzioni amministrative;
    • Visura delle sanzioni amministrative;
    • Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi.

     Servizi riservati alle PP.AA.

    Richieste massive di certificati del casellario - Procedura Cerpa

    Presso questo Ufficio è stata attivata la procedura "Certificazione Massiva-CERPA", utilizzabile da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.
    Tale procedura consente di ottenere in tempi rapidi il rilascio dei seguenti certificati:

    • Certificato ex art. 39 d.p.r. n. 313/2002 (consultazione diretta del sistema)
    • Certificato per uso elettorale (art. 29 d.p.r. n. 313/2002)

    Per mezzo dell'applicativo "Certificazione Massiva-CERPA" le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi possono trasmettere le proprie richieste massive all' ufficio del Casellario locale di questa Procura, attenendosi alla seguente procedura:

    1. Occorre preventivamente scaricare ed installare sul proprio PC la procedura “NSC-CERPA” (allegato N. 1), che consente la produzione di richieste massive di certificati. Le istruzioni per l'installazione sono contenute nel manuale utente "NSC-CERPA" (allegato n. 3).
    2. La procedura di "NSC-CERPA" deve , successivamente, essere attivata attraverso specifica richiesta, utilizzando l'apposito modello (allegato n. 2), in cui è necessario sempre indicare il numero e la data di protocollo.
    3. Alla richiesta di cui al punto b) dovrà essere allegato un file, generato tramite il programma “NSC-Massive”, oppure un file già disponibile in formato .txt o .csv, che contenga le informazioni relative a ciascun soggetto di cui si richiede il certificato, rigorosamente formattato secondo le indicazioni illustrate nel manuale utente NSC/Massive (allegato n. 3).
    4. Così predisposta la richiesta, sottoscritta e scansionata in formato .pdf , ed il file allegato in formato .txt o .csv devono essere trasmessi, tramite l'indirizzo PEC istituzionale dell'ente, all'indirizzo di posta elettronica certificata casellario.procura.tempiopausania@giustiziacert.it, evidenziando nell'oggetto che si tratta di comunicazione diretta al Casellario.

              allegato n. 1 – Applicativo NSC-CERPA Applicativo NSC-CERPA

              allegato n. 2 – Richiesta attivazione procedura di certificazione massiva Modulo richiesta attivazione procedura di certificazione massiva

               allegato n. 3 – Manuale utente Manuale utente

     

     

    Certificato del casellario giudiziale ex art. 335 c.p.p.

    La richiesta ex. art. 335 c.p.p., da presentare all'Ufficio del Casellario, consente di ricevere comunicazione circa l'iscrizione del proprio nome nel Registro delle Notizie di Reato in qualità di indagato o di persona offesa.

    Finché il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., sono coperte dal segreto fino a quando tutti gli indagati non ne vengano a conoscenza (ciò per garantire il buon esito delle attività investigative in corso e per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte), è  possibile conoscere soltanto:

    •     il numero e l’anno di iscrizione del procedimento;
    •     il Pubblico Ministero titolare del procedimento;
    •     il nome dell’indagato e della persona offesa, nel senso che chi chiede di essere informato in quanto indagato potrà avere la conferma che il suo nome è iscritto nel Registro in tale qualità, ma non potrà conoscere il nome di eventuali altri indagati, né della o delle persone offese.In modo analogo la persona offesa non potrà conoscere il nome degli indagati;
    •     il reato per il quale si svolgono le indagini;
    •     la data del fatto e dell’iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato denominato Mod. 21 (se riguarda reati di competenza del Tribunale) ovvero Mod. 21-bis (se si tratta di reati di competenza del Giudice di Pace);

    Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

    Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano i sopraindicati impedimenti a rispondere, l’attestazione della Segreteria recherà la formula: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” (art. 110-bis disp. att. c.p.p.).

    Nota bene: Nell’attestazione non compaiono le iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con l’esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. cd. patteggiamento, di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel Certificato dei Carichi Pendenti), e neppure compaiono quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice, ovvero di trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza.

    Anche in tutti questi casi vi sarà l’attestazione: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

    Oltre all’indagato ed alla persona offesa, le iscrizioni possono essere comunicate, su richiesta, esclusivamente ai loro difensori.

    Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l’autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati (ad es. il cittadino che denuncia un abuso edilizio commesso da un vicino, l’Ordine professionale che propone un esposto nei confronti di un proprio iscritto, ovvero il parente di un anziano che denuncia una circonvenzione di incapace ai danni di un prossimo congiunto).

    Nota bene: Hanno titolo per ottenere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.

    In questo caso dovrà essere allegata copia della visura camerale o documentazione equipollente, da cui risulti che il richiedente è il rappresentante legale della Società.

    Nota bene: Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il Pubblico Ministero invia alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un’informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e li informa altresì del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3 (art. 369 c.p.p.).

    Qualora non ritenga di compiere un tale atto, l’informazione avverrà in sede di conclusione delle indagini preliminari con deposito finale ex art. 415 bis c.p.p., per cui l’indagato potrebbe non ricevere alcuna informazione sino a quel momento.

    In modo analogo l’indagato potrebbe non ricevere alcuna informazione qualora il PM ritenga di richiedere al Giudice l’archiviazione del procedimento e questa sia accolta.

    L’indagato verrà invece comunque avvisato dell’esistenza di un procedimento a suo carico nel momento di richiesta da parte del P.M. di proroga delle indagini.

    Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’art. 624-bis c.p., l’avviso della richiesta di archiviazione sarà in ogni caso notificato, a cura del P.M., alla persona offesa che nel termine di 30 giorni potrà fare opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p. nella nuova formulazione introdotta dalla Legge 15.10.2013 n. 119 c.d. sul femminicidio, e successiva modifica con L. 103/2017).

    Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.) e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii e ai nipoti. La richiesta di informazioni deve essere corredata da atto notorio attestante la qualità di erede del defunto.

    La richiesta del certificato ex art. 335 c.p.p. può essere presentata dal cittadino interessato o dal suo difensore, compilando il modello disponibile in fondo alla presente pagina web.

    La richiesta può essere presentata, da parte dei cittadini:

    Alla richiesta deve essere sempre allegata la documentazione indicata nel modulo:

    • fotocopia del documento di identità dell’interessato (indagato o persona offesa).

    L’attestazione può essere ritirata direttamente allo sportello dell’Ufficio del Casellario oppure, se l’interessato lo richiede, può essere spedita per posta certificata.

    Non avendo valore certificativo, l’attestazione è esente da imposta di bollo e da diritti di cancelleria.

    Si ricorda che i difensori possono presentare, per conto dei propri assistiti, richieste di emissione dei sopra indicati certificati unicamente a mezzo A.P.P. - Applicativo Processo Penale.

     

    Orario al pubblico:

    L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), Casellario Giudiziale, carichi pendenti e certificazioni ex art. 335 C.P.P. riceverà l’utenza dalle ore 08:30 alle ore 11:00 nei giorni di

    LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’.

    Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Lucia Mura (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Referente
      Piano: Piano terra
      Telefono: 079/678942;
    Modulistica
    ModuloFileData
    Applicativo NSC-CERPA
    (Certificazione Massiva)
    (ZIP - 8851 KB)
    25/05/2020
    Manuale utente certificazione massiva

    (PDF - 1308 KB)
    25/05/2020
    Modulo attivazione procedura di certificazione massiva

    (PDF - 79 KB)
    25/05/2020
    Modulo di delega per la richiesta certificato del Casellario giudiziale, dei carichi pendenti e della visura delle iscrizioni del Casellario giudiziale

    (PDF - 87 KB)
    22/06/2023
    Modulo per la richiesta del certificato e della visura delle iscrizioni dell’anagrafe delle sanzioni amministrative e degli illeciti dei carichi pendenti da parte dell’ente interessato

    (DOCX - 31 KB)
    (PDF - 200 KB)
    29/10/2020
    Modulo richiesta Casellario datore di lavoro -art 25 bis T.U. del Casellario

    (DOC - 29 KB)
    (PDF - 262 KB)
    07/04/2020
    Modulo richiesta certificato del Casellario giudiziale, dei carichi pendenti e della visura delle iscrizioni del Casellario giudiziale

    (PDF - 87 KB)
    22/06/2023